L’articolo 1382 del codice civile, diventato l’articolo 1240 dalla riforma del diritto delle obbligazioni entrata in vigore il 1° ottobre 2016, conserva una redazione identica a quella del 1804: “Ogni fatto qualunque dell’uomo, che causa a un altro un danno, obbliga colui per la cui colpa è avvenuto a ripararlo.” La semplicità di questa formula nasconde una meccanica giurisprudenziale che non smette di ramificarsi, soprattutto su terreni che gli articoli generalisti non affrontano.
Opponibilità del contratto ai terzi: un lucchetto recente sull’azione delittuosa
La sezione commerciale della Corte di cassazione ha stabilito, con una sentenza del 3 luglio 2024 (n° 21-14.947), poi confermata il 17 dicembre 2025 (n° 24-20.154), un principio che ridefinisce l’articolazione tra responsabilità contrattuale e delittuosa. Un terzo a un contratto può ora vedersi opporre alcune limitazioni della responsabilità contrattuale quando agisce sulla base dell’articolo 1240.
In concreto, un subappaltatore o un partner commerciale che subisce un danno legato all’inadempimento di un contratto al quale non è parte non può più sistematicamente eludere le clausole limitative di responsabilità invocando la via delittuosa. Qui osserviamo un inquadramento rigoroso dell’opzione di competenza, che obbliga i professionisti ad analizzare in anticipo la catena contrattuale prima di scegliere il fondamento della loro azione.
Per approfondire il regime dell’articolo 1382 del codice civile nelle sue applicazioni correnti, questa evoluzione giurisprudenziale costituisce un punto di svolta: il terreno delittuoso non è più una rete di sicurezza illimitata.
Colpa della vittima e aggravamento del danno: cosa cambia la sentenza del 5 giugno 2025

La terza sezione civile, in una sentenza del 5 giugno 2025 (n° 23-23.775), ha precisato che la colpa della vittima che aggrava il proprio danno riduce la sua indennizzazione. Il principio non è nuovo, ma la sua applicazione concreta evolve.
In materia di disturbi anormali di vicinato, ad esempio, un proprietario che tarda a mettere in atto misure di protezione o che modifica il proprio bene aggravando le conseguenze del disturbo vedrà ridotto il proprio diritto al risarcimento. L’ufficio del giudice si affina: non si tratta più solo di constatare una ripartizione di responsabilità, ma di quantificare precisamente la parte imputabile al comportamento della vittima nell’aggravamento del danno.
Raccomandiamo ai professionisti di documentare sistematicamente le diligenti compiute dalla vittima tra la sopravvenienza del fatto dannoso e l’assegnazione. Un dossier lacunoso su questo punto offre un appiglio all’avversario per sostenere la riduzione dell’indennità.
Parassitismo economico e articolo 1240: una colpa autonoma confermata
Il parassitismo economico rimane un contenzioso attivo davanti alla sezione commerciale. La giurisprudenza recente conferma che costituisce una colpa autonoma sulla base dell’articolo 1240, distinta dalla contraffazione. Non è necessario disporre di un diritto di proprietà intellettuale per agire.
Una sentenza del 18 marzo 2026 ha rafforzato l’articolazione procedurale tra contraffazione e concorrenza sleale quando le due azioni si basano sugli stessi fatti. Questa chiarificazione ha conseguenze pratiche dirette:
- Il richiedente può cumulare i fondamenti nella stessa istanza, a condizione di dimostrare un danno distinto per ogni capo di domanda
- L’assenza di diritto privativo (brevetto, marchio, disegno) non chiude la porta a un’azione per parassitismo, purché il valore economico catturato sia identificabile
- Il denigrazione online, qualificato come concorrenza sleale, rientra nello stesso regime e oggetto di un contenzioso crescente davanti alle giurisdizioni commerciali
Per le aziende, la strategia contenziosa si costruisce in due fasi: caratterizzare prima la colpa parassitaria (investimenti catturati, notorietà distolta), poi quantificare il danno economico indipendentemente da qualsiasi violazione di un titolo di proprietà intellettuale.
Divorzio e articolo 1240: distinguere i fondamenti indennitari
La prima sezione civile, con una sentenza del 25 marzo 2026 (n° 24-10.557), traccia una linea di demarcazione netta tra due fondamenti. L’articolo 266 del codice civile ripara il danno derivante dalla dissoluzione del matrimonio, mentre l’articolo 1240 copre i danni causati da fatti colposi commessi durante la vita comune, indipendentemente dal divorzio stesso.
Questa distinzione ha effetti concreti sulla ricevibilità delle domande:
- I danni-introiti fondati sull’articolo 266 suppongono che il divorzio sia pronunciato per colpe esclusive del coniuge, o che il richiedente subisca conseguenze di particolare gravità
- Quelli fondati sull’articolo 1240 possono riguardare violenze, manovre fraudolente sul patrimonio comune o violazioni della vita privata, senza legame diretto con i motivi del divorzio
- Il cumulo dei due fondamenti è possibile, ma ogni capo di danno deve essere distinto e provato separatamente

In pratica, osserviamo che molte conclusioni confondono ancora i due regimi, il che porta a rigetti parziali. La redazione delle domande indennitarie richiede un compartimentazione rigorosa dei fatti allegati e dei danni invocati sotto ogni fondamento.
Responsabilità dei curatori giudiziari: colpa personale e limiti di missione
La sezione commerciale ha anche precisato le condizioni in cui un amministratore o un curatore giudiziario impegna la propria responsabilità personale sulla base dell’articolo 1240. Solo una colpa staccabile dalla missione legale dà diritto a risarcimento a favore dei creditori.
Questa esigenza protegge il curatore contro le azioni opportunistiche di creditori delusi dall’esito di una procedura collettiva. Il mancato adempimento contestato deve superare il quadro normale dell’esercizio della missione: negligenza caratterizzata nella verifica dei crediti, conflitto d’interessi nascosto, o inattività prolungata nonostante un allerta documentata.
Il contenzioso rimane tecnicamente esigente. La prova della colpa personale grava sul richiedente, e le giurisdizioni apprezzano rigorosamente il legame di causalità tra questa colpa e il danno individuale del creditore, distinto dal danno collettivo trattato nel contesto della procedura.
L’articolo 1240 del codice civile funziona oggi come uno strumento a geometria variabile: le sue applicazioni si estendono dal contenzioso commerciale al diritto di famiglia, con requisiti probatori sempre più raffinati. La tendenza giurisprudenziale recente restringe le condizioni di accesso alla via delittuosa, confermando al contempo la sua vocazione sussidiaria di fronte a situazioni che il diritto speciale non copre.



